FAQ PEC
Le domande più frequenti sulla PEC
Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.
Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Dal 1 luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione devono avvenire solo via posta elettronica certificata (PEC), non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea. La posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Dal 1 giugno 2016 la notifica delle cartelle esattoriali viene fatta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Cos'è la PEC?
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema di posta elettronica che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale, nel quale al mittente viene fornita la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della e-mail nonché dei documenti informatici ed eventuali allegati, il tutto in formato elettronico con sigillo digitale del gestore del servizio
A cosa serve la PEC?
Alla trasmissione di messaggi in formato elettronico, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, dei quali si voglia avere la certezza di recapito ed integrita’. La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Cosi’ come avviene per la raccomandata AR, in caso di invio di PEC ad altro indirizzo PEC, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta l’avvenuta consegna del proprio messaggio al destinatario. Contrariamente a quanto succedeva con la raccomandata cartacea, la PEC viene considerata recapitata non al ritiro, ma nel momento in cui arriva al server della casella PEC del destinatario, indipendentemente dal fatto che la si legga oppure no.
Chi può utilizzare la PEC?
Si possono inviare messaggi PEC ad un destinatario che abbia casella di posta elettronica tradizionale ?
In che modo si ha la certezza dell'avvenuto recapito del messaggio PEC ?
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (o mancata consegna, nel caso di errata compitazione della denominazione della casella del destinatario), con l’indicazione della relativa data ed ora e questo a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.
Tale ricevuta di consegna fornisce la certezza tecnica e legale dell’avvenuto recapito al destinatario della email PEC (viceversa, la mancata consegna fornisce la certezza tecnica e legale del mancato recapito).
Un destinatario con indirizzo PEC può contestare di non aver ricevuto una PEC nel caso di corretto invio da parte del mittente attestato da ricevuta di consegna ?
Un destinatario non può contestare l’avvenuto recapito della PEC nel caso un cui il proprio gestore abbia inviato la PEC di avvenuta consegna con il relativo sigillo elettronico. Questo a prescindere dall’effettiva apertura e lettura del messaggio PEC invitato.
La ricevuta di avvenuta consegna firmata dal gestore PEC scelto dal destinatario attesta infatti, con valore di piena prova legale, la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato al destinatario, nonché l’integrità del messaggio e dei suoi allegati se è attivata l’opzione di ricevuta di consegna “completa” da parte del mittente nel servizio del proprio gestore.
In caso di smarrimento di una ricevuta o di una PEC rilevante, a chi mi rivolgo per ottenere una copia valida ai fini legali ?
Eventuali copie cartacee non hanno alcun valore legale essendo le PEC documenti nativi digitali.
Proprio per questo è opportuno usufruire di un sistema di conservazione sostitutiva digitale che tramite l’apposizione di una marca temporale e firma digitale permette il mantenimento nel lungo periodo (10 anni o più) delle PEC e dei loro allegati, garantendo la genuinità e l’integrità degli stessi.
Il gestore di PEC è obbligato a conservare il contenuto della PEC e degli allegati ?
Inoltre l’art. 43 comma 3 D.lgs 82/2005 (noto anche come CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede che, per i documenti che nascono informatici sin dall’origine (cioè che non sono scansioni di documenti cartacei), la conservazione debba avvenire necessariamente in formato elettronico e solo eventualmente, per meri fini pratici, anche in formato cartaceo
