FAQ PEC

Le domande più frequenti sulla PEC

La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio.

Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

La posta elettronica certificata, rappresenta l’innovazione nell’ambito della comunicazione tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti.


Dal 1 luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione devono avvenire solo via posta elettronica certificata (PEC), non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea. La posta elettronica certificata ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Dal 1 giugno 2016 la notifica delle cartelle esattoriali viene fatta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

Cos'è la PEC?

La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un sistema di posta elettronica che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale, nel quale al mittente viene fornita la prova legale dell’invio, della consegna e dell’integrità della e-mail nonché dei documenti informatici ed eventuali allegati, il tutto in formato elettronico con sigillo digitale del gestore del servizio

A cosa serve la PEC?

Alla trasmissione di messaggi in formato elettronico, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, dei quali si voglia avere la certezza di recapito ed integrita’. La PEC è nata per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Cosi’ come avviene per la raccomandata AR, in caso di invio di PEC ad altro indirizzo PEC, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta l’avvenuta consegna del proprio messaggio al destinatario. Contrariamente a quanto succedeva con la raccomandata cartacea, la PEC viene considerata recapitata non al ritiro, ma nel momento in cui arriva al server della casella PEC del destinatario, indipendentemente dal fatto che la si legga oppure no.

Chi può utilizzare la PEC?

Chiunque sia titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata (privati, aziende, pubblica amministrazione, professionisti ecc.). La PEC inoltre è diventata un obbligo per i professionisti e le imprese dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009..

Si possono inviare messaggi PEC ad un destinatario che abbia casella di posta elettronica tradizionale ?

Sì, ma in questo caso il mittente riceverà indietro la sola ricevuta di accettazione, e non quella di consegna, quindi non si potrà avere la prova legale dell’avvenuto recapito né dell’integrità del contenuto del messaggio inviato. L’invio e la ricezione di messaggi PEC hanno pieno valore legale dell’avvenuta trasmissione del messaggio di posta con i relativi allegati, della loro integrità e del momento del loro invio solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano provvisti di una casella di Posta Elettronica Certificata attiva.

In che modo si ha la certezza dell'avvenuto recapito del messaggio PEC ?

Nel momento in cui l’utente invia il messaggio riceve, da parte del proprio gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora) dell’invio con sigillo elettronico del gestore stesso. Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio.
Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di PEC invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna (o mancata consegna, nel caso di errata compitazione della denominazione della casella del destinatario), con l’indicazione della relativa data ed ora e questo a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.
Tale ricevuta di consegna fornisce la certezza tecnica e legale dell’avvenuto recapito al destinatario della email PEC (viceversa, la mancata consegna fornisce la certezza tecnica e legale del mancato recapito).

Un destinatario con indirizzo PEC può contestare di non aver ricevuto una PEC nel caso di corretto invio da parte del mittente attestato da ricevuta di consegna ?

Sì, ma in questo caso il mittente riceverà indietro la sola ricevuta di accettazione, e non quella di consegna, quindi non si potrà avere la prova legale dell’avvenuto recapito né dell’integrità del contenuto del messaggio inviato. L’invio e la ricezione di messaggi PEC hanno pieno valore legale dell’avvenuta trasmissione del messaggio di posta con i relativi allegati, della loro integrità e del momento del loro invio solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano provvisti di una casella di Posta Elettronica Certificata attiva.
Un destinatario non può contestare l’avvenuto recapito della PEC nel caso un cui il proprio gestore abbia inviato la PEC di avvenuta consegna con il relativo sigillo elettronico. Questo a prescindere dall’effettiva apertura e lettura del messaggio PEC invitato.
La ricevuta di avvenuta consegna firmata dal gestore PEC scelto dal destinatario attesta infatti, con valore di piena prova legale, la data e l’ora in cui il messaggio è stato consegnato al destinatario, nonché l’integrità del messaggio e dei suoi allegati se è attivata l’opzione di ricevuta di consegna “completa” da parte del mittente nel servizio del proprio gestore.

In caso di smarrimento di una ricevuta o di una PEC rilevante, a chi mi rivolgo per ottenere una copia valida ai fini legali ?

L’eventuale eliminazione di un messaggio PEC inviato e/o delle ricevute di accettazione consegna da parte del mittente e/o del destinatario può essere supplita esclusivamente tramite eventuale backup dei files .eml generati dal sistema ai fini della comunicazione elettronica.
Eventuali copie cartacee non hanno alcun valore legale essendo le PEC documenti nativi digitali.
Proprio per questo è opportuno usufruire di un sistema di conservazione sostitutiva digitale che tramite l’apposizione di una marca temporale e firma digitale permette il mantenimento nel lungo periodo (10 anni o più) delle PEC e dei loro allegati, garantendo la genuinità e l’integrità degli stessi.

Il gestore di PEC è obbligato a conservare il contenuto della PEC e degli allegati ?

Il gestore del servizio PEC non è obbligato all’archiviazione del contenuto dei messaggi ma semplicemente dei dati relativi ai messaggi inviati e ricevuti e ciò per soli 30 mesi (DPR n. 68/2005). Anche se il provider concede uno spazio più o meno capiente per la casella di PEC limitarsi a conservare lì i messaggi non è sufficiente: la normativa vigente infatti prevede specifiche modalità di conservazione su supporti idonei a garantire nel tempo la conformità dei documenti agli originali (conservazione sostitutiva digitale).
Inoltre l’art. 43 comma 3 D.lgs 82/2005 (noto anche come CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede che, per i documenti che nascono informatici sin dall’origine (cioè che non sono scansioni di documenti cartacei), la conservazione debba avvenire necessariamente in formato elettronico e solo eventualmente, per meri fini pratici, anche in formato cartaceo

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